(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 256 del 1° agosto 2019) L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Oggetto e finalita' 1. Al fine di favorire il mantenimento e lo sviluppo delle attivita' produttive insediate nei comuni totalmente montani individuati nell'elenco tenuto dall'ISTAT, ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei territori montani) negli ulteriori comuni ricompresi nelle aree progetto delle aree interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e Appennino emiliano, di cui alla deliberazione della giunta regionale 4 aprile 2016, n. 473 (Strategia nazionale per le aree interne: dispositivi per l'attuazione), e nei territori dei comuni definiti completamente montani precedentemente a fusioni ai sensi della legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle unioni e alle fusioni di comuni), la Regione Emilia-Romagna concede alle imprese e ai lavoratori autonomi un contributo, proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2017. 2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per il periodo di imposta 2019 e per i due periodi di imposta successivi a favore dei soggetti di cui al comma 1 con una imposta lorda totale dovuta nel 2017 non superiore ad euro 5.000,00. 3. Il contributo sara' corrispondente al cento per cento del valore dell'imposta lorda dovuta fino a euro 1.000,00 e al cinquanta per cento per gli importi restanti maggiori di euro 1.000,00 e fino a un massimo di euro 5.000,00. 4. Per le imprese costituite dal 1° gennaio 2018, il contributo sara' fino ad euro 3.000,00 per ogni periodo di imposta di cui al comma 2. 5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo, per le imprese che alla data di presentazione della domanda sono in possesso della qualifica di imprese innovative ai sensi del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese), convertito con modifiche dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o di «esercizi polifunzionali» di cui all'art. 9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9 del medesimo art. 9, e per le imprese inserite nell'elenco degli esercizi in possesso del marchio «Slot freE-R», di cui all'art. 7 della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonche' delle problematiche e delle patologie correlate), il contributo si intende raddoppiato. 6. Il contributo di cui al presente articolo costituisce aiuto di stato da concedersi in forma di credito d'imposta al fine di agevolare la modalita' di fruizione, ai sensi e nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis», e dell'art. 9 del decreto del Ministero dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115 (Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni). Il credito di imposta potra' essere fruito esclusivamente nell'anno di competenza del contributo, a partire dalla dichiarazione IRAP 2020, con riferimento al periodo di imposta 2019. 7. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi nel limite massimo di euro 12.000.000,00 per ciascun esercizio 2019-2020-2021. La giunta regionale, con proprio atto, definira' modalita' e criteri per l'attuazione della presente legge. 8. La regione per la gestione della presente legge potra' sostenere costi per assistenza tecnica fino ad un massimo del 3 per cento dell'ammontare di cui al comma 7.