(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione 
      Emilia-Romagna - Parte Prima - n. 256 del 1° agosto 2019) 
 
 
                  L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE 
 
 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA REGIONE 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
  (Omissis). 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto e finalita' 
 
  1. Al  fine  di  favorire  il  mantenimento  e  lo  sviluppo  delle
attivita'  produttive  insediate  nei   comuni   totalmente   montani
individuati nell'elenco tenuto dall'ISTAT, ai sensi  della  legge  25
luglio 1952, n. 991 (Provvedimenti in favore dei  territori  montani)
negli ulteriori comuni ricompresi  nelle  aree  progetto  delle  aree
interne Alta Valmarecchia, Appennino piacentino-parmense e  Appennino
emiliano, di cui alla deliberazione della giunta regionale  4  aprile
2016, n. 473 (Strategia nazionale per le  aree  interne:  dispositivi
per l'attuazione), e nei territori dei comuni definiti  completamente
montani precedentemente a fusioni ai sensi della  legge  regionale  8
luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino  territoriale  e  di
sostegno  alle  unioni  e  alle  fusioni  di  comuni),   la   Regione
Emilia-Romagna concede alle  imprese  e  ai  lavoratori  autonomi  un
contributo, proporzionale a quanto dovuto alla Regione Emilia-Romagna
a titolo di IRAP per l'anno d'imposta 2017. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 viene concesso per il periodo di
imposta 2019 e per i due periodi di imposta successivi a  favore  dei
soggetti di cui al comma 1 con una imposta lorda  totale  dovuta  nel
2017 non superiore ad euro 5.000,00. 
  3. Il contributo sara' corrispondente al cento per cento del valore
dell'imposta lorda dovuta fino a euro 1.000,00  e  al  cinquanta  per
cento per gli importi restanti maggiori di euro 1.000,00 e fino a  un
massimo di euro 5.000,00. 
  4. Per le imprese costituite dal 1°  gennaio  2018,  il  contributo
sara' fino ad euro 3.000,00 per ogni periodo di  imposta  di  cui  al
comma 2. 
  5. Fatto salvo quanto previsto al comma 2  del  presente  articolo,
per le imprese che alla data di presentazione della domanda  sono  in
possesso  della  qualifica  di  imprese  innovative  ai   sensi   del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 (Ulteriori misure  urgenti  per
la crescita del Paese),  convertito  con  modifiche  dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, o di «esercizi polifunzionali» di cui all'art.
9 della legge regionale 5 luglio 1999, n. 14 (Norme per la disciplina
del commercio in sede fissa in attuazione del decreto legislativo  31
marzo 1998, n. 114), fermo restando quanto previsto ai commi 7, 8 e 9
del medesimo art. 9, e per  le  imprese  inserite  nell'elenco  degli
esercizi in possesso del marchio «Slot freE-R»,  di  cui  all'art.  7
della legge regionale 4 luglio 2013, n. 5 (Norme per il contrasto, la
prevenzione, la riduzione del  rischio  della  dipendenza  dal  gioco
d'azzardo patologico, nonche' delle problematiche e  delle  patologie
correlate), il contributo si intende raddoppiato. 
  6. Il contributo di cui al presente articolo costituisce  aiuto  di
stato da  concedersi  in  forma  di  credito  d'imposta  al  fine  di
agevolare la modalita' di fruizione, ai  sensi  e  nel  rispetto  del
regolamento (UE) n. 1407/2013 della commissione del 18 dicembre 2013,
relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del  Trattato  sul
funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti  «de   minimis»,   e
dell'art. 9 del decreto del Ministero  dello  sviluppo  economico  31
maggio 2017,  n.  115  (Regolamento  recante  la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6,  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234  e
successive modifiche e integrazioni). Il credito  di  imposta  potra'
essere fruito esclusivamente nell'anno di competenza del  contributo,
a partire dalla dichiarazione IRAP 2020, con riferimento  al  periodo
di imposta 2019. 
  7. I contributi di cui ai commi precedenti potranno essere concessi
nel limite  massimo  di  euro  12.000.000,00  per  ciascun  esercizio
2019-2020-2021. La giunta  regionale,  con  proprio  atto,  definira'
modalita' e criteri per l'attuazione della presente legge. 
  8. La regione per la gestione della presente legge potra' sostenere
costi per assistenza tecnica fino ad  un  massimo  del  3  per  cento
dell'ammontare di cui al comma 7.